Commento Personale Sul Significato e Valore del Riconoscimento della Personalità Giuridica dell’Aikikai d’Italia


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Premetto che parlo a titolo personale, certamente in qualità di “persona informata dei fatti”, ma esprimendo anche mie opinioni, che non impegnano nessuno, e che non ho alcuna veste ufficiale. Rappresento solo me stesso

di PAOLO BOTTONI

La Repubblica Italiana col decreto presidenziale n. 526 del 1978 ha riconosciuto la personalità giuridica dell’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese – Aikikai d’Italia, a seguito di proposta in tal senso da parte del Ministero dei Beni Culturali. Per i non addetti ai lavori, questo implica che viene riconosciuta l’esistenza di una Persona “Giuridica” ossia “immateriale” (Ente Morale nella superata terminologia ottocentesca, non utilizzata dalla legge italiana). Questa “persona” ha pertanto il diritto di rispondere direttamente senza coinvolgere la responsabilità degli amministratori e di ogni singolo socio, di possedere beni, firmare contratti, organizzare attività e quanto altro.

Riconoscimento Aikikai It
Decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1978, che riconosce la personalità giuridica dell’Aikikai d’Italia (3)

L’errato utilizzo del termine Ente Morale, spesso attribuito all’Aikikai d’Italia, tende a permanere nell’uso ma non ha alcuna valenza legale e causa allo stesso tempo un equivoco, attribuendogli in apparenza un significato di riconoscimento delle qualità “morali” dell’Ente. Nulla di tutto questo.

Concludendo, l’Aikikai d’Italia non è un Ente Morale (categoria inesistente) ma una Persona Giuridica, con le caratteristiche, gli obblighi e le facoltà definite dagli articoli 11-42 del Codice Civile.

Detto questo, va comunque ricordato che lo Stato Italiano concede questo riconoscimento solo in casi specifici, cioè esclusivamente se ve ne sono valide e fondate ragioni, Quelle ragioni che sono elencate nello Statuto dell’associazione, che il Decreto richiama esplicitamente, approvandole dopo avere ricevuto l’assenso delle autorità competenti (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Ministero dei Beni Culturali).

Nel caso dell’Aikikai lo Statuto tratta della ricerca – attraverso lo studio della cultura giapponese, e più specificamente dell’Aikido – di uno stile di vita che sia conforme ad alcuni principi universali, che permeano ogni tempo ed ogni spazio e che ogni essere umano dovrebbe accettare e coltivare dentro di se. Questo è certamente parte di un atteggiamento “morale”, se proprio vogliamo cercargli una definizione, ed è per queste ragioni “morali”, di cui lo Stato si è fatto garante, intimando “a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare”, che all’Aikikai d’Italia è stata riconosciuta la personalità giuridica.

Attestato di riconoscimento dello Zaidan Hojin Aikikai da parte dello Stato Giapponese (1)

Rimangono da aggiungere due codicilli, uno rivolto verso il passato ed uno verso il futuro.

Prima di tutto, come mai l’Aikikai d’Italia ha scelto di configurarsi non come una associazione o federazione sportiva, riconoscendosi come parte di un più vasto processo di studio e pratica della cultura tradizionale giapponese e pertanto come associazione culturale?
Ha semplicemente seguito l’esempio dell’Aikikai so Hombu del Giappone, che si è configurato come fondazione culturale (Zaidan Hojin Aikikai) ed ha ottenuto nel 1961 da parte dello Stato Giapponese un riconoscimento analogo a quello conferito 17 anni dopo dallo Stato Italiano all’Aikikai d’Italia.

È naturale che l’Aikikai d’Italia abbia inteso seguire l’esempio che veniva dalla “casa madre” giappone, da cui la neonata associazione venne immediatamente riconosciuta. È casomai bizzarro che solamente in Italia si sia deciso di prendere questa strada, avendo la forza e la costanza di proseguirla fino in fondo. Il merito va certamente ad Hiroshi Tada sensei, rappresentante dell’Hombu Dojo in Italia, che questa configurazione giuridica ha indicato e fortemente voluto, e ai suoi collaboratori: il compianto avvocato Giacomo Paudice, la dottoressa Carla Vitrano ed altri ancora. Tra cui solamente ultimo il sottoscritto, all’epoca ancora intimorito dalla vastità dei compiti assegnatigli per quanto rassicurato dall’essere alle dipendenze di una persona di grande competenza ed assoluta dedizione: Stefano Serpieri.

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Va detto infine che lo Stato Italiano pone delle condizioni al riconoscimento della personalità giuridica prima ed al suo mantenimento dopo: vigila, attraverso l’organo competente (il Ministero dei Beni Culturali) sull’operato dell’Aikikai d’Italia. E’ giusto, è doveroso.

Tuttavia questa benefica – nelle intenzioni – vigilanza si è rivelata spesso un ostacolo, sotto forma di fatiganti quanto vani adempimenti burocratici, talvolta mere formalità assolte mediante una stanca e ripetitiva trasmissione di documenti contabili. Come se l’adempimento di precisi impegni culturali (e se vogliamo “morali”) fosse materia di bilancio contabile e competenza dei commercialisti, senza alcun controllo sul merito. E’ affiorato talvolta il sospetto che nello Stato non siano diffuse le competenze che permettono di vigilare sulle attività culturali.

Ma questo discorso porterebbe troppo lontano.

Documenti:

  • (1)Attestato di riconoscimento dello Zaidan Hojin Aikikai da parte dello Stato Giapponese
  • (2) Attestato di riconoscimento dello Zaidan Hojin Aikikai all’Aikikai d’Italia
  • (3) Decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1978, che riconosce la personalità giuridica dell’Aikikai d’Italia

I documenti pubblicati provengono dalla rivista Aikido, edita dall’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese – sezione Aikikai d’Italia, che ne detiene i diritti

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